Decreto n. 234 del 31 maggio 2021

Misure di attuazione dell’ordinanza n. 111/2020 in tema di manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo per danni gravi

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, con particolare riferimento all’art. 5 “Ricostruzione privata”, in materia di riconoscimento dei contributi;

Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 recante: “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e n. 19 del 7 aprile 2017 recante: “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

Vista l’Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante: “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”, in particolare, l’articolo 9, commi 1 e 2 con cui è stato disposto:
a) la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza n. 19 del 2017;
b) che i soggetti legittimati o loro delegati, sono obbligati a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare entro il 31 luglio 2021, un’apposita dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per danni gravi, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Atteso che, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo art. 9, la dichiarazione di manifestazione di volontà deve essere resa con apposito modello approvato con decreto commissariale recante, quali dati indispensabili, la posta elettronica certificata (PEC) relativa al domicilio digitale del soggetto legittimato o suo delegato, i dati catastali identificativi dell’edificio o degli edifici, il livello operativo presunto, il numero di unità immobiliari, la superficie stimata dell’immobile, nonché l’importo presunto dell’intervento edilizio e presentata tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario.

DISPONE

  1. È approvato il modello: “Dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per danni gravi, ai sensi dell’art. 9 dell’O.C. 111/2020” di cui all’allegato 1 al presente decreto.
  2. La suddetta Dichiarazione, da rendersi con la modalità telematica di cui al punto 3, indica i dati indispensabili che devono essere dichiarati dai soggetti legittimati o loro delegati, al fine di corrispondere all’esigenza di procedere ad un censimento puntuale dello stato del danno e delle risorse finanziare necessarie a completare l’opera di ricostruzione (art. 9, comma 4 O.C. 111/2020).
  3. La piattaforma informatica predisposta dalla Struttura Commissariale consentirà, a decorrere dal 1 giugno 2021, la compilazione della dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo ai sensi delle ordinanze commissariali n. 13/2017 e n. 19/2017, recependo dal punto di vista informatico il modello di cui al punto 1.
  4. La dichiarazione sopracitata dovrà essere resa in relazione ad ogni singolo intervento (inteso come edificio singolo o intervento unitario/aggregato) esclusivamente mediante la compilazione dei relativi campi all’interno della piattaforma informatica, previo accreditamento del soggetto legittimato o suo delegato nella medesima piattaforma e sulla base delle indicazioni contenute nel “Manuale di compilazione” di cui all’allegato 2 al presente decreto.
  5. L’importo presunto dell’intervento edilizio è reso al fine del censimento delle risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione privata di cui al punto 2, rileva ai soli fini statistici e di programmazione e non determina alcun diritto in capo al dichiarante.
  6.  Il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.